Consenso informato a scuola: arrivano nuove regole

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Redazione EduCorp

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Scuola

Dal prossimo anno scolastico le scuole dovranno fare un po’ di ordine nei propri documenti e, soprattutto, nelle modalità con cui vengono proposte alcune attività formative.


La questione riguarda le attività extracurricolari e di ampliamento dell’offerta formativa che trattano temi attinenti alla sessualità nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

La regola di fondo è semplice: in questi casi, prima di partecipare, sarà necessario acquisire un consenso informato preventivo scritto da parte dei genitori oppure dello studente, se maggiorenne.

Ma attenzione: non significa che ogni volta che in classe si parla del corpo umano serva una firma. La circolare chiarisce infatti con precisione quali attività rientrano nella nuova procedura e quali invece ne sono escluse.

Scuola dell’infanzia e primaria: cosa resta fuori

La nuova disciplina riguarda le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sono escluse le attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa dedicate a tematiche sulla sessualità, fatta eccezione per quanto già previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

Questo non significa che questi argomenti spariscano dai programmi.

Restano infatti pienamente previsti gli apprendimenti curricolari, tra cui la conoscenza del corpo umano e delle differenze sessuali già dalla scuola dell’infanzia. Nella primaria rientra inoltre lo studio delle funzioni riproduttive e degli apparati del corpo umano, compresi quelli sessuali, nell’ambito delle Scienze.

Resta inoltre parte del percorso educativo l’educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all’empatia e al contrasto della violenza e delle discriminazioni, sempre con contenuti e linguaggi adeguati all’età.

In altre parole, il corpo umano continua a essere materia di studio. Nessun “argomento vietato” in assoluto, quindi: la distinzione riguarda soprattutto il tipo di attività e il modo in cui viene proposta.

Il Patto educativo cambia dal 2026/2027

La prima conseguenza pratica per le scuole è l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità.

A partire dall’anno scolastico 2026/2027, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione dovranno inserire nel Patto le informazioni relative alla necessità di acquisire il consenso informato preventivo scritto.

Il consenso dovrà essere richiesto ai genitori oppure agli studenti maggiorenni.

Nel documento dovranno essere spiegate anche le procedure e le modalità attraverso cui la scuola raccoglierà il consenso.

Insomma, anche il Patto educativo dovrà fare spazio a qualche riga in più. E questa volta non basterà la classica formula “prendere visione”: il consenso dovrà essere effettivamente acquisito prima dell’attività.

Quali attività richiedono il consenso?

La nuova procedura riguarda le attività svolte in forma extracurricolare e quelle di ampliamento dell’offerta formativa, che possono essere inserite anche nel Piano triennale dell’offerta formativa.

La circolare specifica in particolare che il consenso informato riguarda le attività che trattano, anche indirettamente, teorie sull’identità di genere.

È quindi importante distinguere queste iniziative dagli insegnamenti curricolari previsti dai programmi scolastici.

La richiesta del consenso non riguarda infatti automaticamente qualsiasi lezione o attività che tocchi temi legati alla sessualità: la circolare delimita il campo alle attività individuate dalla normativa e svolte al di fuori degli obiettivi curricolari già previsti.

Scienze e programmi curricolari: nessuna firma aggiuntiva

Una delle precisazioni più importanti riguarda proprio le attività curricolari.

Non è necessario acquisire il consenso preventivo informato per gli obiettivi di apprendimento già previsti dall’insegnamento delle Scienze, compresi quelli relativi a:

  • apparati riproduttivi;
  • funzioni riproduttive e concepimento;
  • trasformazioni legate alla pubertà;
  • rapporto tra sviluppo puberale e sessualità;
  • rischi delle malattie sessualmente trasmissibili.

Si tratta di contenuti già inseriti nelle Indicazioni e nelle Linee guida dei diversi gradi di istruzione.

Quindi, per fare un esempio molto concreto: una normale attività didattica di Scienze prevista dal curricolo non richiede il nuovo consenso soltanto perché affronta il tema della riproduzione o degli apparati sessuali.

Educazione al rispetto: resta parte del percorso scolastico

Un’altra distinzione riguarda le attività dedicate all’educazione al rispetto.

Non è richiesto il consenso informato per le iniziative riconducibili agli obiettivi curricolari relativi a:

  • rispetto della persona;
  • relazioni corrette e responsabili;
  • empatia;
  • dignità di ciascuno;
  • contrasto della violenza e delle discriminazioni.

Queste attività restano parte integrante del compito educativo della scuola e devono essere proposte con modalità adeguate all’età e al livello di maturazione degli studenti.

La circolare ricorda inoltre che le nuove Linee guida per l’Educazione civica, entrate a regime dall’anno scolastico 2024/2025, hanno già previsto specifici obiettivi e traguardi di apprendimento su queste tematiche.

Un lavoro che nelle scuole è già iniziato

Il Ministero richiama anche alcune attività già realizzate nelle scuole.

Nel maggio 2025, una rilevazione ministeriale sulle iniziative contro la violenza sulle donne ha coinvolto 2.322 scuole secondarie di secondo grado, pari all’86,7% del totale.

Tra le scuole partecipanti, 2.249, quasi il 97%, hanno dichiarato di aver realizzato specifiche attività di educazione al rispetto. Di queste, 1.965 erano curricolari e 284 extracurricolari.

Il Ministero segnala inoltre che nell’anno scolastico 2025/2026 è stato avviato, attraverso INDIRE, un piano di formazione rivolto al personale scolastico sulle tematiche dell’educazione al rispetto.

Come funziona il consenso

Per le attività che rientrano nella nuova disciplina, la scuola dovrà rispettare una procedura precisa.

Il consenso dovrà essere richiesto entro il settimo giorno precedente rispetto alla data prevista per l’attività.

Contestualmente, o comunque prima della richiesta, dovrà essere messo a disposizione il materiale didattico che la scuola intende utilizzare.

La comunicazione dovrà inoltre spiegare in modo puntuale:

  • finalità dell’attività;
  • obiettivi educativi e formativi;
  • contenuti;
  • argomenti;
  • temi affrontati;
  • modalità di svolgimento.

Se sono presenti esperti esterni, dovrà essere indicata anche la loro presenza. Gli esperti dovranno avere una comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie trattate.

E c’è un’altra regola da tenere presente: quando partecipano minorenni, durante l’attività dovrà essere sempre presente un docente della scuola.

E se il consenso non arriva?

Qui la circolare distingue due situazioni.

Se si tratta di un’attività extracurricolare, lo studente che non ha fornito il consenso non partecipa all’attività.

Se invece si tratta di un’attività di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola deve garantire un’attività formativa alternativa, affidata a propri docenti e prevista nel Piano triennale dell’offerta formativa.

L’attività alternativa deve essere organizzata utilizzando gli strumenti di flessibilità e autonomia didattica e organizzativa della scuola e senza nuovi o maggiori oneri.

La famiglia, o lo studente maggiorenne, deve essere informata sulla natura dell’attività alternativa già al momento della richiesta del consenso.

E gli esperti esterni?

Anche qui la scuola non può semplicemente aprire la porta e dire: “Oggi abbiamo un ospite”.

L’affidamento di attività formative curricolari ed extracurricolari a soggetti esterni deve essere deliberato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di istituto.

Il Collegio dei docenti deve inoltre stabilire criteri per confrontare e valutare titoli ed esperienza professionale, scientifica o accademica degli esperti.

La scuola dovrà verificare anche che l’attività sia coerente con il curricolo, con il Piano triennale dell’offerta formativa e con le proprie finalità educative.

Naturalmente, dovranno essere valutati anche l’adeguatezza dei contenuti e il modo in cui vengono proposti rispetto all’età e al livello di maturazione degli studenti.

La distinzione da tenere a mente

La circolare del MIM introduce quindi una distinzione piuttosto netta tra attività curricolari e attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa.

Le prime continuano a svolgersi secondo le Indicazioni nazionali, le Linee guida e gli obiettivi di apprendimento previsti per i diversi gradi di scuola.

Per le seconde, quando rientrano nell’ambito disciplinato dalla legge, diventa invece necessario il consenso informato preventivo.

Il punto, per le scuole, sarà quindi soprattutto organizzativo: individuare correttamente le attività interessate, informare in modo completo le famiglie e raccogliere il consenso nei tempi previsti.

Conclusioni

La legge 104/2026 e le indicazioni operative del MIM introducono nuove procedure per le attività extracurricolari e di ampliamento dell’offerta formativa che, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, affrontano specifici temi legati alla sessualità.

Il consenso informato dovrà essere acquisito in forma scritta prima dell’attività, con una comunicazione dettagliata sui contenuti e sulle modalità di svolgimento.

Allo stesso tempo, la circolare chiarisce che gli insegnamenti curricolari previsti dai programmi, compresi quelli di Scienze relativi alla riproduzione e alla sessualità, non richiedono questo consenso. Lo stesso vale per le attività curricolari dedicate al rispetto della persona, alle relazioni, all’empatia e al contrasto della violenza e delle discriminazioni.

Per le scuole, il passaggio più immediato sarà dunque l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e la definizione di procedure chiare per gestire le attività interessate dalla nuova disciplina.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda alla normativa in allegato.


FAQ

1. Da quando si applicano le nuove disposizioni?
La legge 9 giugno 2026, n. 104 è entrata in vigore il 7 luglio 2026. Le scuole dovranno aggiornare il Patto educativo di corresponsabilità a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

2. A quali scuole si applica il consenso informato?
Le indicazioni riguardano le attività extracurricolari e di ampliamento dell’offerta formativa della scuola secondaria di primo e secondo grado che rientrano nell’ambito previsto dalla legge.

3. Serve il consenso per una normale lezione di Scienze sulla riproduzione?
No. La circolare chiarisce che non è necessario il consenso per gli obiettivi curricolari già previsti dalle Indicazioni e dalle Linee guida, compresi quelli relativi agli apparati riproduttivi, alla riproduzione, al concepimento, alla pubertà e alle malattie sessualmente trasmissibili.

4. Serve il consenso per le attività sull’educazione al rispetto?
No, quando si tratta di attività riconducibili agli obiettivi curricolari relativi al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all’empatia, alla dignità e al contrasto della violenza e delle discriminazioni.

5. Chi deve dare il consenso?
Il consenso deve essere fornito dai genitori oppure dallo studente se maggiorenne. Deve essere acquisito in forma scritta e prima dello svolgimento dell’attività.

6. Quanto tempo prima deve essere richiesto il consenso?
La richiesta deve essere effettuata entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per l’attività. Insieme alla richiesta, o contestualmente, deve essere messo a disposizione il materiale didattico previsto.

7. Cosa deve contenere la richiesta di consenso?
Deve indicare finalità, obiettivi educativi e formativi, contenuti, argomenti, temi e modalità di svolgimento dell’attività. Deve inoltre essere segnalata l’eventuale presenza di esperti esterni.

8. Cosa succede se i genitori non firmano il consenso?
Per un’attività extracurricolare, lo studente non partecipa. Per un’attività di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola deve garantire un’attività formativa alternativa affidata a propri docenti e prevista nel PTOF.

9. Durante l’attività deve essere presente un insegnante?
Sì. Se sono coinvolti studenti minorenni, la scuola deve garantire sempre la presenza di un docente durante lo svolgimento dell’attività.

10. La scuola può affidare liberamente queste attività a esperti esterni?
No. L’affidamento di attività formative curricolari ed extracurricolari a soggetti esterni è subordinato alla deliberazione del Collegio dei docenti e all’approvazione del Consiglio di istituto. Devono inoltre essere valutati titoli, esperienza e coerenza dell’intervento con il curricolo e il PTOF.

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